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Previdenziale

 

Il nostro Studio affronta uno dei primi casi approdati nelle aule giudiziarie relativi all’applicazione degli sgravi contributivi ex Legge 190/2014.

L’articolo 1, comma 118, della Legge prevede l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali , con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, per i datori di lavoro che effettuavano assunzioni a tempo indeterminato decorrenti dal 1° gennaio 2015.

Il medesimo comma dell’art. 1 prevede che l’esonero non spetti ai datori di lavoro “in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge”.

Si tratta di una norma di evidente finalità antielusiva: si voleva evitare che un’azienda, appresa la notizia dell’imminente approvazione della legge di sgravio, licenziasse un dipendente, per farlo riassumere – a legge approvata – da azienda collegata o controllata con fruizione dei benefici previdenziali.

Trattasi di misura di protezione prevista già da precedenti leggi di sgravio.

Si pensi alla Legge 23/07/1991, n. 223 (che riconosce sgravi contributivi per assunzione di lavoratori iscritti in liste di mobilità), il cui articolo 8, comma 4-bis prevede che Il diritto ai benefici economici “e' escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati collocati in mobilita', nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attivita' che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo”.

La novità rilevante nella nuova Legge 190/2014 è costituita dal richiamo, nella formulazione della norma antielusiva, all’articolo 2359 c.c. quale parametro di valutazione dell’esistenza del controllo o collegamento tra imprese. La giurisprudenza aveva in passato chiarito (proprio in relazione alla Legge 223/1991) che i rapporti di controllo o collegamento rilevanti per escludere il diritto allo sgravio fossero non solo quelli disciplinati dall’articolo 2359 c.c. , ma anche “quei rapporti tra imprese che si traducano sul piano fattuale in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato, in ragione di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni(legami di coniugio, di parentela, di affinità o sinanche di collaudata e consolidata amicizia tra soci, ecc.), che conducano ad ideare o fare attuare operazioni coordinate di ristrutturazione, comportanti il licenziamento da parte di una impresa e l’assunzione di lavoratori da parte dell’altra, e che oggettivamente attestino l’utilizzazione dei benefici per finalità diverse da quelle per le quali essi sono stati concepiti” (Cass. Civ. 9224/2006).

La scelta del legislatore del 2014 di richiamare espressamente nella legge di sgravio l’articolo 2359 c.c. non pare affatto casuale: si è voluto probabilmente ridurre il rischio di valutazioni discrezionali circa l’esistenza del rapporto di collegamento o controllo, ancorandosi ad una norma chiara e che ha già trovato un interpretazione pressoché unanime da parte della giurisprudenza.

Il Giudice di Brescia, nella sua sentenza dell’8 febbraio 2018, valuta appunto l’esistenza o meno del rapporto proprio alla luce dell’articolo 2359 c.c., così adeguandosi alla scelta legislativa ed analizzando, alla luce delle emergenze istruttorie, il rapporto tra le due società per escludere, in conclusione, l’esistenza di un controllo “interno” (nn. 1 e 2 del primo comma dell’articolo 2359 c.c.), di un controllo “esterno” (n.3 della norma codicistica) e di un ”collegamento” (terzo comma dell’articolo 2359 c.c.).

Ciò a maggior ragione considerando che nel caso concreto una delle due società (quella che aveva avuto alle sue dipendenze nel trimestre antecedente lavoratori poi assunti all’altra società nel 2015) era una società fallita gestita da un Curatore (la vicenda si innestava nell’ambito di una procedura di cessione aziendale a fini liquidatori realizzata da una Curatela fallimentare): sicché tra le due società non potevano a maggior ragione sussistere quei rapporti societari, economici e commerciali che possano sostanziare un legame di controllo o collegamento ex articolo 2359 c.c

 

Link alla sentenza

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